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Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (ART. 5, C.1, D. LGS. 33/2013)

Il diritto di accesso civico è disciplinato dal Capo I bis del decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, e consiste nel diritto di chiunque di: richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l’Amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (cosiddetto “accesso civico semplice”).

A CHI PRESENTARE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
La richiesta va presentata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza di DiSCo:
Dott. Paolo Cortesini
Tel. 06 4970395

COME PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.laziodisco.it

o consegnata a mano o fatta pervenire tramite posta a:
Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza
Dott. Paolo Cortesini
Via Cesare de Lollis 24/b
00185 Roma

Si suggerisce di utilizzare il seguente modulo:

Si ricorda di allegare all’istanza la fotocopia del documento di identità.

TERMINE ENTRO CUI L’AMMINISTRAZIONE DEVE PROVVEDERE

Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Amministrazione procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

TUTELA

Nel caso di ritardo o mancata risposta o diniego, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che procede ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 9-bis della legge 241/1990 il titolare del potere sostitutivo per il DiSCo è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza si può proporre ricorso al TAR ai sensi del d.lgs. 104/2010.

ultimo aggiornamento: 26/06/2020