Provvedimenti organi indirizzo-politico
Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
Linee di indirizzo per il Bando Diritto allo Studio – Anno accademico 2021/2022.
Approvazione verbale del C.d.A. del 30 marzo 2021
Modifiche al Regolamento di Organizzazione dell’Ente e al Regolamento per l’accesso all’impiego –Approvazione Allegati Regolamento accesso impiego Regolamento di organizzazione
Relazione della Performance per l’anno 2020 e Indennità di risultato del Direttore Generale per l’anno 2020 – Approvazione Allegati Relazione della performance 2020 Validazione Relazione Performance 2020
Adozione della Carta dei Servizi Allegato Carta dei servizi
Approvazione verbale del C.d.A. del 26 febbraio 2021