In questo momento di emergenza dovuta al Coronavirus, molte persone si trovano in difficoltà e hanno bisogno di sostegno.
Con il progetto “Nessuno Escluso”, la Regione Lazio mette in campo risorse per 40 milioni di euro per sostenere in modo concreto le persone più fragili.
Questi gli interventi messi in campo:
Misura 1 – Bonus tirocinanti
600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19.
Investimento complessivo: € 5.400.000.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 4 maggio.
Misura 2 – Bonus colf-badanti
Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio.
Investimento complessivo: € 4.200.000.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 5 maggio.
Misura 3 – Bonus sicurezza rider
200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Covid-19.
Investimento complessivo: € 1.600.000.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 6 maggio.
Misura 4 – Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro
600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza).
Investimento complessivo: € 24.000.000.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 7 maggio.
Misura 5 – Bonus connettività studenti
250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet acquistati dal 1° febbraio 2020.
Investimento complessivo: € 4.800.000.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 dell’8 maggio.
Per maggiori info:
- Avviso Pubblico
- Allegato 4 – Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di candidatura
- https://generazioniemergenza.laziodisco.it
Misura 6 – Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole
Avviso Pubblico“Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mensee/o nelle pulizie delle scuole
Assistenza
Orari assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00. Festivi dalle 9.00 alle 16.00.
Tel: 06-49701850
Mail: Per informazioni generali: nessunoescluso@laziodisco.it
per informazioni esclusivamente di carattere tecnico scrivere a assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it
FAQ
- Nota – n. 397756 del 05/05/2020 -Chiarimenti per agevolare l’accesso da parte dei destinatari potenziali dei contributi
- Nota – n. 399970 del 05/05/2020 – Chiarimenti per agevolare l’accesso da parte dei destinatari potenziali dei contributi – Nota chiarimenti 2
Presentazione delle domande
Documenti
Erogazione dei contributi
Misura 2 Colf e Badanti
La procedura di presentazione della domanda viene descritta nell’apposita sezione telematica predisposta dall’Ente DiSCo e prevede:
- registrazione del richiedente sulla piattaforma informatica;
- accesso all’apposita sezione della piattaforma informatica;
- caricamento della copia del documento d’identità del richiedente e della ulteriore documentazione richiesta, sotto specificata per ogni Misura;
- download della domanda dalla piattaforma informativa;
- caricamento della domanda firmata e scansionata in formato pdf;
- invio della domanda.
No, è sufficiente il domicilio
No, anche appartenenti alla UE o extra UE con regolare permesso di soggiorno
I giustificativi devono essere conservati a cura del richiedente per 5 anni ed esibiti a richiesta.
No, ciascuna persona fisica può presentare una sola domanda tra le 5 Misure sopra descritte, tranne per la Misura 4 per la quale l’accesso al beneficio è limitato a una sola domanda per nucleo familiare.
E’ possibile quindi presentare una sola richiesta per ogni codice fiscale.
Solo nel caso in cui la domanda venga respinta, il cittadino interessato potrà proporre una nuova e diversa richiesta.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di presentazione di domande incomplete ovvero l’allegazione di documenti illeggibili e, in queste eventualità, la domanda verrà respinta ed il candidato potrà inoltrarne eventualmente una nuova.
Le risorse impiegate sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “on demand” fino all’esaurimento dei fondi. Ai fini dell’ottenimento del contributo farà fede data e ora di arrivo delle domande di partecipazione (cfr. art5).
No. La presentazione delle domande può avvenire unicamente online, sulla piattaforma telematica. Non è ammessa altra modalità. Le domande trasmesse a mezzo mail, ovvero all’indirizzo di assistenza nessunoescluso@laziodisco.it sono automaticamente escluse.
Solo nel caso in cui la domanda venga respinta, il cittadino interessato potrà proporre una nuova e diversa richiesta.
Sì le domande sono individuali e ciascuno concorrerà per la misura di interesse
No, non è possibile apportare modifiche una volta trasmessa la domanda. Nel caso in cui la domanda venga rigettata sarà possibile presentare una nuova domanda.
Sì. Il D. lgs. n.18 del 17/03/2020 ha confermato che le carte di identità scadute o in scadenza successivamente al 17 marzo sono prorogate al 31 agosto 2020.
L’importo derivante dal calcolo effettuato, ovvero attraverso ulteriori metodi per il calcolo, andranno autocertificati attraverso il modulo disponibile sul sito generazioniemergenza.laziodisco.it ovvero altri modelli di autocertificazione sempre con riferimenti ai sensi del DPR 445/2000.
No, ma i giustificativi devono essere conservati a cura del richiedente per 5 anni ed esibiti a richiesta.
Sì, le fatture devono fare riferimento ad acquisti effettuati tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e devono coprire l’intero importo del contributo erogato
Il decreto legge n. 18/2020 ha previsto una serie di indennità a sostegno del reddito a favore di particolari categorie di lavoratori che hanno avuto una contrazione della propria attività (quindi, dei propri redditi).
A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, le cd. Indennità covid-19 (circolare inps n. 49/2020) sono le seguenti:
- Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Indennità ai lavoratori del settore agricolo
- Indennità lavoratori dello spettacolo
Il decreto legge n. 18/2020 ha, inoltre, previsto come forma di sostegno al reddito, anche:
Il cd. “reddito da ultima istanza”, per i lavoratori autonomi iscritti alle casse private del proprio albo di appartenenza (di non diretta competenza dell’Inps)
L’indennità ai titolari di rapporti di collaborazione sportiva, di diretta competenza di sport e salute spa
No
Gli allegati devono essere in formato PDF
Sì
No
No
Solo i partecipanti ai tirocini “extra-curriculari” come definiti dalla Regione Lazio nella Deliberazione Giunta regionale, 2 agosto 2019, n. 576 disponibile al seguente nel link, ove trovare anche ulteriori informazioni sulla materia https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54
Per poter accedere si deve trattare di tirocini extracurriculari e che quindi devono prevedere per legge l’indennità obbligatoria. Pertanto tutti i tirocini extracurricolari svolti, sia presso imprese private sia pubbliche, e che sono stati interrotti, possono rientrare nella misura. Ai sensi del presente avviso sono definititi tirocini extracurriculari di cui alla Deliberazione Giunta regionale, 2 agosto 2019, n. 576, https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54
Si, è possibile presentare la domanda a patto che, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall’Avviso, tale sospensione sia avvenuta in data successiva al 23 febbraio 2020.
Lettera di licenziamento o lettera di sospensione o di aspettativa non retribuita. Fermo restando che non si dovrà aver già percepito indennità NASPI.
Sì, un modulo di Autocertificazione da parte del datore di lavoro, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 reperibile online, presente anche sul sito generazioniemergenza.laziodisco.it Vedi box Aggiornamenti
Per sospensione si intende l’aspettativa senza retribuzione e per questa è possibile allegare una dichiarazione del datore di lavoro. Per la cessazione è obbligatorio allegare la comunicazione all’INPS. Vedi box Aggiornamenti
Il dipendente che presta il servizio deve essere retribuito per la quantità e qualità del lavoro svolto. In caso di sospensione del rapporto, ai sensi del presente avviso non è obbligatorio allegare la procedura INPS seguita, eventualmente, dal datore di lavoro. E’ possibile allegare una autocertificazione del datore di lavoro che sospende il servizio. Vedi box Aggiornamenti
No, la pensione di invalidità è incompatibile.
Lo studente può partecipare se è anche disoccupato.
Si dichiarerà all’interno del modulo di domanda on line, in una specifica sezione.
Si.
L’elemento discriminante non è il diritto alla fruizione dell’ammortizzatore sociale (in questo caso, la Naspi), bensì l’effettiva attuale percezione della stessa.
Si.
L’elemento discriminante non è il diritto alla fruizione dell’ammortizzatore sociale (in questo caso, la Dis Coll), bensì l’effettiva attuale percezione della stessa.
Gli ammortizzatori sociali sono strumenti di sostegno del reddito che si attivano nelle situazioni in cui i lavoratori, temporaneamente o per periodi prolungati, rimangano privi di retribuzione.
Se tale condizione interviene “in costanza di rapporto di lavoro (subordinato)”, si attiverà la cassa integrazione (nelle varie declinazioni: cigo, cigs, fis, cigd, ecc.)
Qualora tale condizione intervenga a seguito di chiusura del rapporto di lavoro (quindi, con l’entrata in disoccupazione del soggetto) si attiverà la Naspi (per i rapporti di lavoro subordinati) e la Dis Coll (per i co.co.co.)
No.
Il rapporto di lavoro è ancora “in essere”, quindi manca lo status di “disoccupato”.
In tale circostanza, non è in alcun modo rilevante la fruizione o meno dell’ammortizzatore sociale attivato, bensì lo status del richiedente.
Il decreto legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) ha previsto una serie di indennità a sostegno del reddito a favore di particolari categorie di lavoratori che hanno avuto una contrazione della propria attività (quindi, dei propri redditi).
A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, le cd. indennità Covid-19 (vedi Circolare Inps n. 49/2020) sono le seguenti:
- indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- indennità ai lavoratori del settore agricolo
- indennità lavoratori dello spettacolo
Il decreto legge n. 18/2020 ha, inoltre, previsto come forma di sostegno al reddito, anche:
- il cd. “reddito da ultima istanza”, per i lavoratori autonomi iscritti alle casse private del proprio albo di appartenenza (di non diretta competenza dell’Inps)
- l’indennità ai titolari di rapporti di collaborazione sportiva, di diretta competenza di sport e salute spa
Rientrano, infine, nella definizione di “contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le stesse finalità di cui al presente avviso” qualsiasi altra indennità erogata per fronteggiare la crisi attuale (es. indennità erogate dai fondi di solidarietà bilaterali cd. ordinari ed alternativi).
Si
L’obiettivo dell’Avviso è quello di dare un aiuto – sotto forma di una tantum – a tutti coloro che non hanno avuto ancora ristoro da altre misure emergenziali previste dal Governo. Il soggetto che ha svolto attività di lavoro saltuarie (“contrattualizzato” con il lavoro autonomo occasionale, ovvero con prestazioni occasionali e/o libretto famiglia) può accedere alla misura in commento, a patto che non abbia “ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le stesse finalità di cui al presente avviso” (vedi domanda successiva)
Si.
Non conoscendo in dettaglio i requisiti soggettivi che dovranno soddisfare i richiedenti Rem, non si può fornire una risposta esaustiva.
In assoluto, il vincolo della non cumulabilità è assoggettato alla data di presentazione della domanda del presente avviso.
L’obiettivo dell’Avviso è quello di dare un aiuto – sotto forma di una tantum – a tutti coloro che non hanno avuto ancora ristoro da altre misure emergenziali previste dal Governo.
Le due misure, pertanto, non sono cumulabili.
Un soggetto disoccupato non potrà presentare domanda al presente Avviso qualora, nel proprio nucleo familiare, ci sia un richiedente della stessa Misura 4 dell’avviso.
Si può, ovviamente, presentare domanda per una sola misura.
La scelta è lasciata al richiedente, che dovrà valutare gli aspetti di natura economica (cioè, i diversi importi della delle una tantum) e di opportunità (l’accesso alla misura 4 è limitata ad una sola domanda per nucleo familiare: pertanto, una colf disoccupata che presenta domanda alla misura 4, automaticamente preclude la medesima opzione ad un proprio familiare)
Si.
Si.
Ai sensi del presente Avviso, nel caso prospettato si è tecnicamente inoccupati e non disoccupati.
Con un modulo per autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 reperibile on line, presente anche sul sito generazioniemergenza.laziodisco.it, che si allegherà alla domanda.
Sì, purché entro il 31/08/2020, in questo caso l’importo dichiarato sarà presunto e i giustificativi di spesa dovranno essere di importo pari o superiori al contributo erogato e conservati per 5 anni.
Si